IMPORTANTE PRONUNCIA IN TEMA DI RESPONSABILITA' DEI GESTORI DELLE PIATTAFORME WEB. IL CASO GOOGLE.

Con la sentenza n. 5107 depositata il 3 febbraio 2014, la terza sezione penale della Corte di Cassazione, confermando la decisione di assoluzione dei giudici d'appello di Milano che ha ribaltato quella di condanna emessa dal Tribunale di Milano in primo grado, ha escluso che i manager delle società proprietarie di piattaorme web che consentono agli utenti di caricare i propri video, possano essere ritenuti responsabili del contenuto dei video caricati dagli utenti nella ipotesi in cui le immagini pubblicate violino le disposizioni sulla privacy. La Corte, in particolare, ha individuato nel soggetto che ha caricato il video contestato il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2003 in materia di commercio elettronico.

Il caso è quello del caricamento da parte di alcuni minorenni sulla piattaforma video di Google di un video riproducente le immagini di un ragazzo (minore anch'egli) affetto da sindrome di Down che viene preso in giro con frasi offensive ed azioni vessatorie riferite alla sua sindrome da parte di altri ragazzi.

La Corte ha, dunque, precisato che i responsabili di video o immagini che violano il diritto alla riservatezza o norme del codice penale sono esclusivamente gli utenti che caricano sul portale simili contenuti, mentre il proprietario della piattoforma web risulta imputabile soltanto ove venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati, abbia omesso di prontamente rimuoverli o disabilitare l'accesso agli stessi.

Corte Suprema di Cassazione - III Sezione Penale - sentenza 3 febbraio 2014 n. 5107 - Presidente Mannino - Est. Andronio