IN CASO DI IRREPERIBILITA' RELATIVA E' NULLA LA NOTIFICA DELLA CARTELLA EQUITALIA SE NON VIENE SPEDITA LA SECONDA RACCOMANDATA.

Martedì 25 novembre 2014

In caso di irreperibilità relativa è nulla la notifica della cartella Equitalia se non viene spedita la seconda raccomandata.



Le notifiche delle cartelle di pagamento da parte di Equitalia sono sempre al centro di spinose questioni e sorgono sempre più contrasti in merito alla loro presunta regolarità. 

Questa volta sotto accusa è la questione relativa alle notifiche fatte da Equitalia in caso di irreperibilità del destinatario.

La Corte Costituzionale aveva già avuto modo di esprimersi sul punto, con la sua nota sentenza n. 3/2010 e con la sentenza della Corte Costituzionale n° 258 del 2012, le quali hanno stabilito che la notifica della cartella è da considerarsi perfezionata a norma dell’art. 140 c.p.c. e non a norma dell’art. 139 c.p.c. e, quindi, tutte le notifiche delle cartelle saranno da considerare validamente notificate solo nel caso in cui Equitalia dimostri che ha eseguito tutti gli adempimenti richiesti dalla legge.

Ebbene, pochi giorni fa, anche la Cassazione ha depositato un’ ordinanza del tutto uniforme ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, ovvero l’ordinanza n. 23100/2014.

In caso di irreperibilità relativa del destinatario (cioè quando il suo luogo di domicilio è conoscibile), la procedura da seguire è la seguente:
- Deposito della copia presso casa Comunale,
- Affissione dell’avviso del deposito sulla porta di residenza
- ed, infine, invio di una nuova raccomandata al contribuente in cui gli viene comunicato che l’atto è stato depositato presso la Casa Comunale.

L’iter deve essere rispettato rigorosamente, dato che, tutti e tre i punti sopra menzionati, hanno caratteristiche essenziali e, come tali, condizionano l’efficacia giuridica della notifica stessa.

Riepilogando, al fine di essere chiari, affinché la notifica della cartella possa essere considerata valida, è essenziale l’invio dell’ultima raccomandata al fine di notiziare il contribuente dell’avvenuto deposito presso la Casa Comunale.

Per dimostrate poi la regolarità del procedimento posto in essere, Equitalia deve allegare alla cartella di pagamento l’avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c.

Nel caso in cui ci sia stata omissione degli adempimenti previsti dalla legge, la conseguenza è la nullità della notificazione e l'omessa spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'avviso di deposito, non sana la notifica neanche nell'ipotesi in cui il contribuente fosse venuto a conoscenza dell'atto in altra modalità.


Vai all'ordinanza della Corte di Cassazione 30.10.2014, n. 23100