ANCORA SUL PCT: E' AMMISSIBILE LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CON IL DEPOSITO TELEMATICO DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA.

Mercoledì 4 febbraio 2015

Ancora sul PCT: è ammissibile la costituzione in giudizio con il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta.


Il Tribunale di Roma, II sezione civile (Giudice Dell'Orfano) con ordinanza del 24 gennaio 2015 (nel procedimento R.G. n. 80750/2014), ha precisato che, indipendentemente dalla mancata menzione, della comparsa di costituzione e dei documenti allegati, nei decreti adottati dalla Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, "anche a prescindere dall'esistenza del decreto dirigenziale previsto dalla normativa vigente in materia di PCT, la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata ammissibile atteso che la DGSIA è priva, per legge o regolamento, del potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale, ed in secondo luogo, non è prevista da alcuna norma la sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell'atto introduttivo o di costituzione in via telematica, e dunque spetta al Giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verificare l'idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo cui è deputato (cfr. Tribunale Milano, ord. 7.10.2014)".
Il Tribunale di Roma ha concluso che "deve ritenersi quindi ammissibile il deposito telematico di atti e provvedimenti non espressamente contemplati dal decreto autorizzatorio secondo il principio generale contenuto nell'art. 121 c.p.c. per il quale gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo ed inoltre, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c. per il quale l'atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come nel caso di specie, a seguito dell'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, con immediata visibilità per il Giudice e per tutte le altri parti del processo, non può essere dichiarato nullo (cfr. Tribunale Bologna, ord. 16.7.2014)".