ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: SONO IRRILEVANTI L'ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO O IL CONSENSO DELL'ASSISTITO.

Lunedì 2 marzo 2015

Esercizio abusivo della professione: 

sono irrilevanti l'assenza dello scopo di lucro o il consenso dell'assistito.


La Corte Suprema di Cassazione, VI Sezione Penale, con la sentenza n. 6467 depositata il 13 febbraio 2015, sul ricorso proposto da un soggetto (laureato in giurisprudenza ma non abilitato all'esercizio della professione forense) che, esibendo un verbale di denunzia di smarrimento della tessera professionale, si è qualificato avvocato avendo accesso nella casa circondariale al fine di colloquiare con un detenuto dal quale si è ricevuta la nomina, ha osservato che la mancanza nell'azione dell'imputato di finalità di profitto o guadagno patrimoniale, ovvero i moventi di natura meramente privata e perfino il previo assenso del destinatario dell'attività professionale al suo illegale svolgimento non possono produrre alcun effetto esimente sulla inequivoca apprezzabilità penale della condotta tecnico-professionale esercitata dall'imputato con la consapevolezza di essere privo del titolo abilitativo. Tanto, perchè tali elementi sono estranei alla struttura della fattispecie criminosa, trattandosi di un reato, quello di cui all'art. 348 c.p., contro la pubblica amministrazione, il cui evento è costituito dalla elusione di una previa "speciale abilitazione", rilasciata una tantum da appositi organi pubblici o da enti pubblici professionali per il durevole esercizio di attività professionali riservate a soggetti muniti di specifica qualificazione.

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